The Funky Lawyer:mai più distinzioni fra figli naturali e figli legittimi. 6 Febbraio 2013 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , , ,

Il Legislatore pochi giorni prima di Natale ci ha fatto davvero un grosso regalo; grazie alla legge 10 dicembre 2012 n. 219 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2012 (la Gazzetta non è rosa ma è il “mega giornale” in cui vengono raccolte tutte le leggi dello Stato che acquistano efficacia solo dopo tale pubblicazione) è stata eliminata finalmente, qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli naturali.

Per comprendere bene l’importante novità di questa legge capiamo insieme le differenze che, prima di tale riforma, esistevano tra i figli legittimi e naturali.

Chiariamo anzitutto che i figli legittimi sono quelli nati all’interno del matrimonio mentre i figli naturali sono nati da genitori non uniti da un vincolo matrimoniale che possono essere riconosciuti dal papà e dalla mamma congiuntamente o solo da uno di essi.

Tale distinzione portava a delle differenze notevoli sotto il profilo dei rapporti di parentela e relativamente al diritti successori che, in base alla qualifica di figlio legittimo o naturale, risultavano essere differenti.

Ad esempio il figlio naturale non istituirebbe rapporti parentali con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto al momento della nascita. In passato, quindi, la legge garantiva al neonato il diritto fondamentale ad essere riconosciuto come figlio ed al conseguente legame di filiazione con il genitore. Ma allo stesso tempo escludeva che il riconoscimento potesse produrre effetti rispetto ai parenti dello stesso genitore che lo effettua.

Il legame, quindi, che il piccolo istaurava ad esempio con i nonni o gli zii sebbene importante e fondamentale a livello affettivo era privo di valore sotto il profilo legale (insomma, formalmente non potevano essere considerati “parenti”)

La distinzione tra figli legittimi e naturali portava inoltre delle conseguenze sotto l’aspetto successorio; ad esempio se una persona moriva senza lasciare coniuge, figli o ascendenti suo fratello (legittimo) avrebbe ereditato tutto il suo patrimonio; se invece il fratello era naturale e non legittimo (nel caso in cui i genitori non erano sposati), avrebbe ereditato solo se non ci fossero stati parenti entro il sesto grado (ossia cugini, nipoti..) . Ed ancora se un genitore fosse morto lasciando un figlio legittimo ed uno naturale (riconosciuto), il figlio legittimo avrebbe avuto il diritto di commutazione, ossia il di tenere per sé l’intero bene del genitore, dando al fratello l’equivalente in denaro della sua porzione di eredità.

Grazie a questa legge sono state eliminate tali differenze; i figli sono, quindi, tutti uguali sia che siano nati da coppie sposate che da coppie conviventi ed hanno lo stesso status giuridico. Ciò garantisce, quindi, anche i figli naturali lo stesso vincolo di parentela con nonni e zii che finora è stato solo appannaggio dei figli legittimi. Tale vincolo si estende anche ai diritti di successione.

Vi lascio riportando il testo dell’articolo del codice civile modificato che sintetizza l’importante novità introdotta dalla Legge 219/2012: art. 74 codice civile: “Parentela: la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti”

Tutto chiaro?? Se avete dubbi, chiarimenti… non esitate a chiedere… Ciao alla prossima!!!