The Funky Lawyer: I permessi per allattamento. Chi può usufruirne? E come è possibile beneficiarne? 9 Gennaio 2013 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , , , , ,

“Oggi inauguriamo una rubrica utilissima che ci aiuterà a districarci tra le varie tematiche legali riguardanti la maternità, i figli e tanto altro. L’avvocato in pectore di questa rubrica è Simona, una bella mamma che vive tra gli ulivi del Lago di Garda e noi siamo felicissime di accoglierla qui, perchè una volta al mese cercherà di fare un po’ di chiarezza e sarete proprio voi a proporci gli argomenti e gli spunti per le prossime “puntate”. Leggete e commentate, ma soprattutto nei commenti diteci ciò che vorreste approfondire e Simona farà il possibile per darvi una mano selezionando una od alcune  tra le tematiche da voi scelte. A voi il primo argomento: l’allattamento, visto sia dal punto di vista delle mamme dipendenti che libere professioniste.

Buona lettura!”

Le madri lavoratrici dipendenti possono usufruire, secondo quanto disciplinato dal Testo Unico a sostegno della maternità e paternità- d.lgs 26.03.2001 n. 151-, dei cosiddetti “riposi giornalieri”.

La Legge ha previsto siffatta possibilità al fine di consentire alle madri, nel primo anno di vita del piccolo, di poter continuare ad allattare il neonato e/o comunque di poterlo assistere direttamente.

Qualora le ore giornaliere di lavoro risultano superiori a 6 la madre può beneficiare di due periodi di riposo, della durata di un’ora ciascuno, che possono essere cumulati anche durante la giornata. Se, invece, l’orario lavorativo è inferiore alle 6 ore la Legge riconosce un unico periodo di riposo e, quindi, una sola ora.

La normativa prevede, inoltre, che la durata dei periodi di riposo si riduca a mezz’ora qualora la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di un’altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

I riposi giornalieri per allattamento sono considerati dalla legge ore lavorative agli effetti della durata e delle retribuzione del lavoro. La distribuzione dei permessi nell’orario di lavoro, dovrà essere concordata tra il genitore ed il datore di lavoro in base alle rispettive esigenze; la domanda specifica per usufruire di tali permessi deve essere presentata dalla madre solo al datore di lavoro.

Nell’ipotesi di parto gemellare la lavoratrice madre, ha diritto di godere nel primo anno di vita dei gemelli, di permesso giornaliero in misura doppia, beneficiando così di quattro ore giornaliere.

 Possono beneficiare dei permessi giornalieri anche le madri adottive o affidatarie entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

E le lavoratrici autonome e libere professioniste?

Il Testo unico a sostegno della maternità e paternità riconosce agli articoli 66 e ss. un’indennità giornaliera di maternità alle lavoratrici autonome (ossia alle commercianti, alle imprenditrici agricole a titolo principale, alle artigiane ed alle coltivatrici dirette).

Tale indennità è corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivo alla stessa data effettiva del parto ed è quantificata nella misura dell’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.

Per poter usufruire di tale indennità è necessario essere iscritte alla gestione dell’INPS in base al tipo di attività svolta (gestione artigiani, gestione commercianti…), essere in regola con il versamento dei contributi ed, infine, aver versato i contributi per il periodo di maternità.

La domanda deve essere presentata alla sede INPS di residenza  successivamente alla data del parto e, comunque, entro 1 anno dalla fine del periodo di maternità.

Qualora l’INPS, sebbene sia stata presentata regolare domanda, non corrisponda l’indennità entro 1 anno dalla fine del periodo di maternità è importante sollecitare l’ente tramite l’invio di una raccomandata con ricevuto di ritorno per evitare che si perda l’indennità per decorso del termine (quindi, bisogna attivarsi per evitare che la propria pratica rimanga impolverata e dimenticata su qualche scrivania e che il proprio conto nel frattempo sia diventato rosso fuoco).

Alle libere professioniste (avvocate, commercialiste, dottoresse, veterinarie, architette, psicologhe…) l’indennità viene, invece, corrisposta dall’ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza a cui le professioniste devono essere obbligatoriamente iscritte.

L’indennità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla stessa viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello del parto. Molto semplice il calcolo!!! Non trovate??? Bisogna sperare che nei due anni antecedenti il giorno in cui un piccolo esserino ha deciso di crescere dentro di noi il nostro lavoro sia andato a gonfie vele…

“Tutto chiaro??? A che categorie appartenete?? Avete dubbi, perplessità questioni non chiare? (visto la poca chiarezza delle norme che ci regolano non sarebbe una novità anzi!!! Il signor Legislatore si diverte un sacco a farci arrovellare… Quindi scriveteci siamo qui a rispondervi, per quanto possibile, nel modo più chiaro e completo”