The Funky Lawyer: l’affidamento condiviso, che cos’è? 6 Marzo 2013 – Pubblicato in: The Funky Lawyer

Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare di affidamento condiviso. Ma cos’ è realmente e soprattutto che cosa si cerca di perseguire tramite tale nuovo istituto.

E’ necessario compiere una preliminare premessa; prima della legge 16 marzo 2006 n. 54 nel caso di separazione personale dei genitori l’affidamento “esclusivo” rappresentava la regola principale; il Giudice, infatti, che pronunciava la separazione dichiarava a quale dei due coniugi i figli venivano affidati.

Con la legge n. 54 del 2006 lo scenario cambia; la regola diviene quella dell’affidamento dei figli ad entrambi i genitori mentre l’affidamento esclusivo rappresenta ora solo un eccezione.

La nuova disciplina prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il Giudice nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa; valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, determina le modalità della loro presenza fissando, altresì, la misura in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

L’affidamento ad entrambi i genitori non esclude chiaramente la necessità di prevedere quale sia il genitore presso il quale il minore coabiterà stabilmente.

Attraverso l’istituto dell’affidamento condiviso si cerca di assicurare il fondamentale principio della bigenitorialità  in base al quale un bambino ha sempre e comunque una legittima aspirazione, ovvero una sorta di diritto naturale a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

Tale diritto si baserebbe, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un’eventuale separazione.

Inoltre, quello di essere genitore è sia un diritto che un dovere, come stabilito nel primo comma dell’articolo 30 della Costituzione Italiana: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”

 In quanto diritto, esso non può essere soggetto al consenso di una terza parte, fosse anche l’altro genitore; in quanto dovere non è passibile di rinuncia.

Si deve, infine, evidenziare che il Giudice può comunque disporre l’affidamento esclusivo di figli qualora ritenga che l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole per i figli a causa, ad esempio, dell’eccessiva litigiosità dei coniugi e della conseguente impossibilità di istaurare tra di loro un dialogo pacifico.

I principi sopra indicati sono certamente applicabili anche nel caso di figli naturali (ossia nati da genitori non coniugati). L’unica differenza riguarda la competenza del Tribunale a cui i genitori devono rivolgersi per regolamentare l’affidamento; nel caso di figli legittimi (nati all’interno del matrimonio) i genitori devono rivolgersi al Tribunale ordinario mentre nell’ipotesi di figli naturali al Tribunale dei Minori.

 

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Ciao a tutte!!!