The Funky Lawyer: L’adozione nella Storia. 13 Maggio 2013 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , , ,

Ciao a tutte … oggi vi voglio parlare di un tema che mi interessa molto per i suoi risvolti sociali, psicologici e certamente anche giuridici. Mi riferisco all’adozione, sia nazionale che internazionale.

Vista la complessità della materia ed allo scopo di non tediarvi troppo vorrei suddividere l’argomento in tre post:

 1) l’adozione nella storia

2) l’adozione nazionale

3) l’adozione internazionale

 Cosa ne pensate?? Se non vi interessa fermatemi subito!!!!

Allora iniziamo…

L’adozione nella Storia

Appena ho iniziato a documentarmi su questo argomento sono rimasta veramente colpita dal fatto che l’istituto dell’adozione esiste da tantissimi anni.

L’adozione, nel suo significato di “ammissione in famiglia di una persona estranea”, comincia a lasciare tracce di sé sin dal 2000 a.c. circa nel codice Hammurabi.

Il Codice Hammurabi è una fra le più antiche raccolte di leggi (282 leggi) del re Hammurabi di Babilonia. Questa raccolta fu scolpita in caratteri cuneiformi su di una stele raffigurante alla sommità il re in piedi, in atteggiamento di venerazione di fronte a Shamas, dio solare della Giustizia, maestosamente seduto sul trono. Il dio porge ad Hammurabi il codice delle leggi, che dunque sono considerate di origine sacra.

 Una forma di adozione vera e propria esisteva anche in Grecia, dove un soggetto poteva attribuire la qualità di figlio ad un estraneo anche se aveva già dei figli legittimi. Ad Atene, invece, l’adozione era considerata un fatto eccezionale e aveva solo fini successori, nel caso in cui fosse certo che alla morte del capo famiglia sarebbero rimaste solo donne.

Sarà poi con il diritto romano che l’istituto dell’adozione conoscerà uno sviluppo vero e proprio.  La finalità di tale pratica era in origine prevalentemente di tipo politico, in quanto volta a garantire ad un soggetto la stabilità della famiglia ed impedirne l’estinzione, creando un rapporto di discendenza tra tale soggetto ed un altro estraneo.

Il diritto romano poi distingueva addirittura due tipi di adozione; l’adrogatio mediante la quale entrava a far parte della nuova famiglia l’adottato con tutto il suo nucleo d’origine, e l’adoptio, grazie alla quale l’adottato cambiava patria potestas e si inseriva in una famiglia nuova.

Grazie alla diffusione del Cristianesimo il concetto di adozione si trasformò ed si ampliò. Per la prima volta si introdussero delle limitazioni alla libertà di adottare tra cui quella di rispettare una distanza minima di diciotto anni d’età tra adottante e adottato e quella riguardante la necessità che l’adozione venisse pronunciata da un organo giudiziario.

Medioevo e Rinascimento furono “periodi buoi” per l’adozione ridotta sostanzialmente ad un accordo tra privati quanto al bambino da adottare

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Solo con l’intervento di Napoleone Bonaparte si diede finalmente una disciplina specifica alla materia adozionale nel codice Napoleone, sulla cui scia vennero emanate disposizioni specifiche anche nel nostro codice civile del 1865.

La disciplina italiana in materia adottiva ha risentito dell’influenza di quella francese, fino all’emanazione dell’attuale codice civile del 1942, quando venne abolito il divieto di adottare soggetti infra diciottenni e stabilita la necessità che il consenso all’adozione dovesse essere prestato dal genitore del minore adottando. Le esigenze erano ancora principalmente successorie e sociali legale al soddisfacimento degli interessi/esigenze degli adulti.

Un passo in avanti decisivo si ebbe con l’approvazione della Costituzione italiana nel 1947 che sancì espressamente (art. 30) la possibilità di affidare ad altri i compiti di assistenza ed educazione dei bambini, normalmente spettanti ai genitori, qualora i medesimi non siano in grado di assolverli.

Pertanto, finalmente, si andò ad affermare sempre di più l’idea che fine primario dell’istituto adottivo dovesse essere quello di assistere bambini con condizioni di abbandono morale e materiale.

Venne poi emanata la prima legge specifica sull’adozione: legge 1967 n. 31 basata sul fondamentale principio secondo cui il bambino senza famiglia debba averne una nuova, per cui l’adozione doveva servire a dare una famiglia al bambino abbandonato e non ad una coppia senza figli.

Dopo ven’anni tale legge venne modificata con la legge n. 184/1983 (tutt’ora in vigore sebbene aggiornata nel corso degli anni), tale normativa pone come preminente su tutto il resto l’interesse del minore e la sua protezione, e regola, per la prima volta, la procedura di affidamento preadottivo e di adozione internazionale.

Nel prossimo post partiremo proprio da questo punto ed affronteremo l’adozione internazionale…

Nel frattempo se avete domande specifiche ditemele, se volete approfondire certi aspetti non esitate a chiedere….

Questi post di Simona li dedichiamo a Chiara ed al suo fratellino, che abbiamo conosciuto alla Casa di Fa.T.A ed ora sappiamo felici con una mamma ed un papà “nuovi”. Buona Vita cuccioliniLFM