The Funky Lawyer: L’adozione Nazionale. 27 Giugno 2013 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , , , ,

Rieccoci qua. Con oggi concludiamo il complesso ma speciale ed entusiasmante tema dell’adozione e vi parlo, quindi, dell’adozione nazionale.

I requisiti che gli aspiranti genitori devono possedere per poter presentare presso il Tribunale dei Minorenni competenti la dichiarazione di disponibilità ad adottare, sono i medesimi di quelli previsti per l’internazionale.

Mi riferisco cioè alla differenza di età che deve esistere tra i coniugi ed il minore, al periodo in cui gli aspiranti genitori devono essere uniti in matrimonio ed, infine, all’idoneità ad adottare che deve essere accertata, in seguito alla presentazione della dichiarazione di disponibilità, dai servizi sociali.

L’adozione nazionale, si differenzia da quella internazionale, perché presuppone la dichiarazione di adottabilità del minore; sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore. Per forza maggiore si deve intendere ad esempio, una situazione non dovuta alla volontà del soggetto, quale la malattia mentale e l’eventuale ricovero, la condizione fisica (paralisi) che impedisce ogni forma di cura o la carcerazione. Non è possibile dare indicazioni di carattere assoluto, perché bisogna di volta in volta considerare se tali situazioni comportino carenze assistenziali assolute o parziali, se siano compensabili da terzi e soprattutto la loro durata.

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Al fine della dichiarazione di adottabilità è necessario che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, in seguito a segnalazioni fornite da coloro che svolgono pubblici servizi o di pubblica necessita (ad esempio i servizi sociali), chieda con ricorso al Tribunale di dichiarare l’adottabilità dei minori che risultano in stato di abbandono specificandone le ragioni.

Si apre, quindi, un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore che si conclude con la dichiarazione (tramite sentenza) dello stato di adottabilità del minore qualora:

a)      i genitori ed i parenti entro il quarto grado convocati dal giudice non si sono presentati senza giustificato motivo;

b)      l’audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c)      le prescrizioni imposte dal Giudice ai genitori o ai parenti idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori

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I servizi sociali, come previsto per l’adozione internazionale, redigono una relazione contenente le valutazioni compiute sugli aspiranti genitori adottivi relativamente alle loro potenzialità genitoriali.

Nel caso dell’adozione nazionale non viene pronunciato da parte del Tribunale un decreto di idoneità ma, dopo la consegna della relazione, gli aspiranti genitori vengono inseriti in una sorta di “elenco”; il Giudice, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore che in quel momento si trova si stato di adottabilità. Questa fase viene chiamata appunto “abbinamento” proprio perché il Giudice individua tra le coppie disponibili ad adottare quella che assicura un miglior soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni del piccolo.

Prima della definitiva pronuncia di adozione deve trascorrere un periodo di un anno (prorogabile di un altro anno) di “affidamento preaodottivo” nel corso del quale il Tribunale svolge un attività non solo di controllo ma anche e soprattutto di sostegno per la nuova famiglia.

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In questa fase, è bene specificare, sussiste il cosiddetto “Rischio Giuridico”.

Due sono i casi in cui si può verificare:

a)      quando la donna non riconosce il proprio bambino. Il nostro ordinamento consente infatti alla donna di non riconoscere il piccolo senza però privarla della necessaria assistenza sanitaria per il parto. Precisamente, la madre può riconoscere il neonato entro 10 giorni dalla nascita; trascorso questo termine senza che sia intervenuto il riconoscimento, il Tribunale dei Minori territorialmente competente cerca una coppia cui affidare il bambino. Il rischio giuridico, in questo caso, permane per circa due mesi;

b)      quando i bambini sono tolti dalla custodia dei genitori biologici.
Se la famiglia naturale si rivela inadeguata a crescere un bambino, i servizi sociali lo segnalano al Tribunale dei Minori, che dispone l’affidamento del piccolo ad apposite strutture.

Il Tribunale accerta se le difficoltà della famiglia sono temporanee o permanenti. E poiché si ritiene che un bambino debba essere sottratto ai propri genitori quando proprio non vi sono alternative, vengono effettuati vari tentativi di aiuto alla famiglia, anche di carattere psicologico.

Se l’inadeguatezza permane, il Tribunale emette un decreto di adottabilità.

A questo punto, cominciano ad essere convocate, per dei colloqui, diverse coppie che hanno presentato domanda di adozione nazionale. Al termine di tali colloqui, il Tribunale emette un decreto di collocamento familiare, ed affida il piccolo, provvisoriamente, ad una di queste coppie.

La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado, che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, possono proporre impugnazione avanti alla Corte d’Appello. La Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti (ossia alla madre, il padre ed ai parenti entro il 4 grado). Questi ultimi, se il loro ricorso è stato respinto, possono proporre, entro 30 giorni dalla notifica, un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione.

E’ difficile quantificare in modo specifico il tempo di durata del rischio giuridico in tale seconda ipotesi poiché molto dipende dai tempi delle cause (prima avanti alla Corte d’Appello e poi alla Corte di cassazione), nonché da quelli delle cancellerie e delle notifiche (che spesso si prolungano proprio per l’irreperibilità dei destinataria, ossia dei parenti).

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Decorso un anno dall’affidamento (che nella seconda ipotesi inizia a decorrere da quando sono state emesse tutte le sentenze e sono scaduti i termini per presentare i ricorsi) il Tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l’adozione. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine e il minore acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (ossia dei nuovi genitori) ed il loro cognome.

Il minore diventa definitivamente membro

a tutti gli effetti

della nuova famiglia

che è appena nata.

P.S: Le Funky Mamas dedicano questo post a Chiara ed al suo fratellino, che dalla Casa di Fata hanno cominciato a costruire un percorso nuovo ed ora son tra le braccia di una mamma ed un papà nuovi di zecca.