The Funky Lawyer: L’adozione Internazionale. 20 Giugno 2013 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , ,

Ciao a tutte.

Oggi, come vi avevo anticipato nell’ultimo post, parliamo dell’adozione internazionale.

La legge italiana, tutt’ora in vigore, che disciplina l’adozione è la n. 184 del 1983.

Questa normativa rispetto alla precedente  (legge 5 giugno 1967 n. 431) pone come preminente l’interesse del minore e la sua protezione e regola per la prima volta la procedura di affidamento preadottivo e di adozione internazionale.

La legge 5 giugno 1967 n. 431 non regolamentava, infatti, l’adozione internazionale; gli aspiranti genitori che volevano adottare un minore straniero potevano all’epoca avvalersi di due diverse procedure.

Questa pratica era però lesiva degli interessi del minore, che veniva trattato e protetto in maniera diversa a seconda della procedura scelta dagli adottanti (ossia dagli aspiranti genitori).

Successivamente anche la legge del 1984 si rivelò inadeguata e si manifestò l’esigenza di una sua riforma.

A tale scopo si riunì una conferenza, verso i primi anni novanta, che affrontando i nodi più problematici della disciplina dell’adozione internazionale, riordinò la materia in senso più garantistico per il bambino.

Carissa and Rinah

Carissa and Rinah finally together

In quella sede gli stati si diedero tre obiettivi da perseguire:

1)      cercare la cooperazione tra gli Stati coinvolti in una procedura di adozione internazionale al fine di evitare le cosiddette “adozioni claudicanti” (per adozione claudicante si intende quel fenomeno che si verifica quando una adozione pronunciata nello stato d’origine del minore non è ritenuta valida nello Stato di destinazione del minore per il mancato riconoscimento della sentenza straniera nel territorio di quest’ultimo, con gravi conseguenze per il minore);

2)      fissare delle norme vincolanti per entrambi i paesi

3)      creare un sistema di sorveglianza trasparente per evitare l’esistenza di forme di lucro nelle pratiche adottive.

Cerchiamo ora di capire insieme quali sono i passi che bisogna percorrere se si vuole intraprendere il cammino dell’adozione.

Chi può adottare?

Possono adottare bambini-ragazzi minori di anni diciotto i coniugi sposati da ameno tre anni, non separati (nemmeno di fatto). Nel caso di matrimonio celebrato da meno di tre anni è possibile dimostrare la precedente convivenza. Non deve, inoltre, essere in corso un procedimento per la separazione personale.

La differenza di età

La legge prevede che vi deve essere una differenza minima di età tra gli aspiranti genitori (adottanti) ed il minore (adottando) di diciotto anni e, contestualmente non deve essere superato il limite di qurantacinque anni di differenza quale massimo. Il Tribunale dei minori, però, qualora ritenga che l’impedimento del limite di età e la conseguente mancata adozione costituiscono un danno o un pregiudizio grave e non evitabile per il minore, può sempre non tenerne conto. Può anche essere ignorato qualora solo uno dei coniugi adottanti superi il limite massimo ma non in misura superiore a dieci anni oppure nel caso che la coppia abbia già figli (naturali o adottivi) della quale uno dei componenti sia minore al momento dell’adozione o, ancora, che l’adozione riguarda un fratello o sorella del minore già adottato dalla stessa coppia.

L’idoneità adottiva

Gli aspiranti genitori devono essere idonei ad educare, istruire il minore o i minori ed essere in grado mantenerli.

I servizi sociali competenti devono cioè compiere una valutazione che deve tenere conto non solo della stabilità della coppia, del suo stile di vita e di lavoro, dell’ambiente sociale in cui è inserita, della disponibilità economica ed abitativa della medesima, della capacità di sostegno al minore, ma anche del possesso di doti umane e di sensibilità che la mettano in grado di accogliere il bambino dandogli una sensazione di affetto che lo aiuti a superare i traumi subiti.

I genitori adottivi devono, inoltre, essere capaci di raccontare al figlio la storia della sua nascita adottiva collegata alla nascita biologica, per poter tracciare una continuità di esperienze.

Gli aspiranti genitori devono presentare presso il Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno la residenza una dichiarazione di disponibilità ad adottare nella quale chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

 I servizi socio assistenziali, in collaborazione con gli aspiranti genitori, compiono le valutazioni necessarie al fine di accertare la loro idoneità adottiva; in particolare hanno il compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale che fornirà al Giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.

Il Tribunale per i Minorenni , ricevuta tale relazione, sente gli aspiranti genitori ed entro i due mesi successivi, pronuncia decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza dei requisiti per adottare.

Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata del procedimento che deve essere promosso dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.

Entro cioè tale data devono conferire incaricato a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali.

Tale Commissione, con sede a Roma, costituisce l’autorità centrale italiana per l’adozione internazionale; la Commissione garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e sula cooperazione in materia di adozione internazionale ( www.commissioneadozione.it).

L’Ente autorizzato, scelto dagli aspiranti genitori, si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero svolgendo tutte le pratiche necessarie (burocratiche e legali) necessarie per organizzare l’incontro all’estero tra il bambino ed i genitori adottanti.

andrew&rinah now

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Se  gli incontri della coppia con il bambino si concludono positivamente con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia. Se, invece, gli incontri non si concludono positivamente, l’ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l’abbinamento non si è rilevato rispondente all’interesse del minore.

Una volta ricevuta dall’ente autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia.

Dopo che il bambino è entrato in Italia e dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale dei Minorenni autorizza la trascrizione del provvedimento di adozione nel registro dello stato civile.

Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e membro di una nuova famiglia “multietnica”.