The Funky Lawyer: la successione per legge e per testamento 10 Ottobre 2013 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , ,

Ciao ragazze, viste le numerose domande sul tema delle quote ereditari ho pensato di preparare un post in cui vi schematizzavo le quote in modo, spero, chiaro e semplice.

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La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto; l’eredità si devolve per legge o per testamento

SUCCESSIONE PER LEGGE

Ai sensi dell’art. 565 cod. civ., nella successione legittima (ossia quella prevista dalla legge) l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (i figli. Ai figli legittimi e naturali sono equiparati, ai i figli legittimati e adottati), agli ascendenti legittimi (es. i genitori), ai collaterali (es. i fratelli e le sorelle), agli altri parenti (es. zii e cugini) e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge divorziato perde il diritto di succedere.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 540 cod. civ. “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”

Ecco un sintetico schema delle quote ereditarie nel caso di successione legittima

  • quando al coniuge concorre un solo figlio
    • 1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/2 al figlio (art. 581 cod. civ.)
  • quando al coniuge concorrono due o più figli
    • 1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 2/3 ai figli (art. 581 cod. civ.)
  • quando non c’è il coniuge, ma uno o più figli
    • l’intera eredità si devolve ai figli, che succedono in parti uguali (art. 566 cod. civ.)
  • quando non ci sono figli, ma solo coniuge, ascendenti, fratelli e/o sorelle
    • 2/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/3 ascendenti e/o fratelli e/o sorelle (art. 582 cod. civ.)
  • in assenza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle, ma quando c’è solo il coniuge
    • l’intera eredità viene devoluta al coniuge

    rosa heritage

SUCCESSIONE PER TESTAMENTO

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Esistono diversi tipi di testamento; il testamento può essere olografo (ossia scritto per intero datato e sottoscritto di mano dal testatore), pubblico (ossia ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni) oppure segreto (ossia scritto dal testatore in presenza di un terzo).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità (cd. quota legittima) o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali (ossia i nipoti rispetto al defunto) , i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

La quota disponibile, è la parte di eredità che il testatore può devolvere a suo piacimento senza però ledere i diritti dei legittimari.

Vediamo ora le quote, tenendo presente le quote di legittima che non possono essere violate, in quanto previste per legge:

  • quando c’è solo il coniuge
    • 1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/2 quota disponibile (art. 540 cod. civ.)
  • quando c’è solo un figlio
    • 1/2 figlio – 1/2 quota disponibile (art. 537, comma 1, cod. civ.)
  • quando ci sono due o più figli
    • 2/3 figli – 1/3 quota disponibile (art. 537, comma 2, cod. civ.)
  • quando al coniuge concorre un figlio
    • 1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/3 figlio – 1/3 quota disponibile (art. 542, comma 1, cod. civ.)
  • quando al coniuge concorrono due o più figli
    • 1/4 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/2 figli – 1/4 quota disponibile (art. 542, comma 2, cod. civ.)
  • quando oltre al coniuge concorrono degli ascendenti
    • 1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/4 ascendenti – 1/4 quota disponibile (art. 544 cod. civ.)

Spero che questi schemi vi siano utili. Ci sentiamo per qualsiasi dubbio o chiarimento.

Ciao, Simona.