The Funky Lawyer: La fecondazione eterologa, cosa cambierà. 8 Maggio 2014 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , , , ,

Ciao a tutte,

nell’ultimo post vi scrivevo che la legge disciplinante la procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004) vieta in Italia la fecondazione eterologa.

Pochi giorni dopo dalla pubblicazione del post però la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che vieta siffatta procedura (ossia ha ritenuto che tale divieto sarebbe in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione). Pertanto anche in Italia e non solo in altri paesi europei è consentita la fecondazione eterologa.

La stampa nazionale ha riportato che in seguito a siffatta pronuncia sono state presentate in pochissimi giorni circa 3400 richieste.

Voi cosa ne pensate? Vista la complessità e la delicatezza della materia sarebbe bello conoscere la vostra opinione e discuterne insieme?

La legge 40/2004 coinvolge molti aspetti etici, morali e religiosi e, pertanto, è stata negli anni oggetto di diversi interventi volti ad accertare la conformità della normativa ai principi costituzionali.

fecondazionebanner

A mio avviso risulta, vista l’eterogeneità della materia, difficile- se non impossibile- individuare con confini precisi e delineati il concetto di conformità in quanto credo che ciò dipenda molto dalle credenze di chi si trova in prima persona ad affrontare siffatte questioni.

Ad esempio l’articolo 1 della legge 40/2004 afferma che la finalità della normativa è quella di tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito ma deve ritenersi “concepito” già l’embrione che nasce in provetta o solo quello che si attecchisce nell’utero materno?

Io personalmente credo fortemente che debba considerarsi “concepito”, con tutte le conseguenze derivanti, già l’embrione che nasce e cresce in vitro e, quindi, credo che già in quel momento ci sia “vita”.

La Corte Costituzionale si è pronunciata nel 2009 anche con riguardo alla legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3 della legge 40/2004 nella parte in cui prevede, ai fini dell’applicazione della procedura della procreazione medicalmente assistita, la formazione di numero limitato di embrioni , fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, e vieta la crioconservazione di embrioni salvo che il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna no prevedibile al momento della fecondazione.

Il limite imposto dalla legge 40/2004 di tre ovociti inseminabili, secondo chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, si porrebbe in contrasto con la tutela della salute della donna, riducendo irragionevolmente le possibilità di successo del trattamento di procreazione medicalmente assistita in quanto determinerebbe la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione

La Corte Costituzionale, dopo aver compiutamente analizzato le contrapposte motivazioni di chi sosteneva l’illegittimità costituzionale della norma e di chi invece riteneva la sua conformità, rilevava che la previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottoponeva alla procedura di procreazione medicalmente assistita si pone in contrasto sia con l’art. 3 della Costituzione( con riguardo al profilo del principio di ragionevolezza e di uguaglianza) che con l’art. 32 della Costituzione per il pregiudizio alla salute della donna.

Ciò in quanto il limite legislativo finiva per un verso per favorire- rendendo necessario il ricorso alla reiterazione di detti cicli di stimolazione ovarica- l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione erano collegati; per altro verso determinava- in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di attecchimento- un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto in presenza di gravidanze plurime .

La Corte fa salvo però il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario , secondo accertamenti demandati al medico, la esclude la previsione di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare .