The Funky Lawyer: Fecondazione assistita 14 Aprile 2014 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags:

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Il tema che vi propongo in questo post è molto delicato e complesso e presenta molte sfaccettature perché coinvolge diversi ambiti (religioso, etico, morale, bioetico…).

Pertanto, sotto il profilo prettamente legislativo si tratta di un argomento in continua evoluzione e risulta assai difficile per il Legislatore, vista la compresenza appunto di tali differenti sfere, regolamentare, in modo puntuale e preciso, questioni che “sfuggono” ad una disciplina uniforme e consolidata.

La normativa che disciplina la procreazione assistita è la legge 19 febbraio 2004 n. 40 “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; siffatta legge è stata oggetto di diversi interventi da parte della Corte Costituzionale che, come specificherò in seguito, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli.

La finalità è quella di favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana; il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito solo qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

omologa

La Fecondazione consentita in Italia è quella “omologa” che si configura quando il seme e l’ovulo utilizzati nella fecondazione assistita appartengono alla coppia di genitori del nascituro; la legge 40/2004 vieta, invece, quella eterologa che si verifica, invece, quando il seme oppure l’ovulo provengono da un soggetto esterno alla coppia.

La legge prevede però che qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto previsto dalla Legge (e, quindi, recandosi in strutture estere in cui tale pratica è consentita) il coniuge o il convivente (il cui consenso è ricavabile da atti concludenti) non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dai punti 1 e 2 dell’art. 235 c.c. “azione di disconoscimento”.

Il padre cioè non può esercitare siffatta azione se non ha coabito con la madre nel periodo compreso tra il trecentesimo giorno ed il centottantesimo giorno prima della nascita o se durante il tempo predetto era affetto da impotenza, anche solo di generare.

Parimenti la madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata.

Il donatore dei gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolari di obblighi.

maternitàsurrogata

La legge italiana vieta, inoltre, la maternità surrogata o gestazione d’appoggio che si realizza quando una donna assume l’obbligo per conto di coppie eteressosesuali- omosessuali o single di provvedere alla gestazione ed al parto e di donare il nascituro ai futuri genitori.

Sebbene la fecondazione eterologa e la maternità surrogata siano vietati in Italia la legge italiana consente ai cittadini italiani di ricondurre in Italia i figli e le figlie avute attraverso queste pratiche all’estero.

La legge 40/2004 nella sua formulazione originaria stabiliva che le tecniche di produzione degli embrioni non dovevano creare un numero di embrioni superiori a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non potevano essere superiore a tre.

Solo qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non fosse risultato possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione la legge consentiva la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento che avrebbe dovuto realizzarsi non appena possibile

Siffatta previsione è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009 che ha rimosso il limite imposto dalla legge 4072004 sul numero massimo di embrioni da poter creare mediante le tecniche di procreazione assistita.

In particolare tale importante sentenza ha statuito che la legge sulla procreazione assistita è in parte costituzionalmente illegittima, laddove prevede la produzione di non più di tre embrioni per volta, da impiantare contemporaneamente (perché viola l’art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di eguaglianza, in quanto il Legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili) e laddove non prevede che il trasferimento degli embrioni da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio alla salute della donne.

autonomiadelmedico

Secondo Giudici della Corte il divieto di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario “ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non superiore a tre”:

determina la necessita della moltiplicazione dei cicli di fecondazione poiché non consente di tenere conto del numero di embrioni realmente necessario per il buon esito della procedura di procreazione medicalmente assistita in relazione alla qualità degli embrioni, alle condizioni soggettive della donna con riguardo all’età;

contrasta con il principio della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita espressamente previsto nel comma 3 dell’art. 4 della stessa legge;

favorisce l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie che possono conseguire all’iperstimolazione ovarica;

determina per altro verso, l’incidenza di possibili gravidanze plurime con pregiudizio sia della donna che del feto;

sottrae alla competenza del medico, caso per caso la valutazione che gli spetterebbe sulla base delle più accreditate ed aggiornate conoscenza tecnico-scientifiche riducendo al minimo il rischio per la salute della donna e del feto.

Si tratta di considerazioni certamente di grande interesse alle quali sovrintende un principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo il quale: “in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente opera le necessarie scelte professionali”.

 

 

ATTENZIONE

Ciao a tutte,

Il 9 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge 40/2004 nella parte in cui vieta in Italia la Fecondazione eterologa. I Giudici hanno cioè deciso che il divieto di eterologa della Legge 40 è incostituzionale. Ora anche le coppie sterili potranno accedere alla fecondazione. Da questo momento, quindi, sarà possibile ricorrere a donatori di ovociti e spermatozoi quando uno dei due partner è sterile. Come prima del 2004 sarà lecita l’ovodonazione; mentre qualsiasi uomo fertile potrà donare il proprio seme. Non appena si potrà visionare il testo della sentenza vi aggiorneremo, in modo più puntuale e specific, su questa importante novità