Cosa sapere prima di sottoscrivere un contratto telematico. Le clausole vessatorie. 24 Marzo 2015 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: ,

Continua il nostro appuntamento con le normative che regolano i contratti telematici e, quindi, il mondo virtuale a cui noi funky siamo tanto affezionate.

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Parliamo oggi delle clausole vessatorie, siffatte particolari tipologie di clausole sono disciplinate in linea generali dal codice civile nell’articolo 1341 c.c. dedicato alle condizioni generali di contratto.
Le clausole vessatorie sono quelle pattuizioni contrattuale che, malgrado la buona fede,
determinano a carico di una parte un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In particolare il secondo comma dell’art. 1341 c.c. stabilisce che non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto le condizioni che:
a) stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte;
limitazioni di responsabilità;
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione;
b) sanciscono a carico dell’altro contraente
decadenze;
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
tacita proroga o rinnovazione del contratto
clausola compromissoria;
deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Con la diffusione dei “contratti per adesione” ed “ a distanza” stipulati generalmente con banche, assicurazioni o società di comunicazione che offrono i propri servizi a condizioni predeterminate (su moduli o formulari) è sorta l’esigenza di assicurare all’altro contraente (ossia al consumatore) una tutela maggiore; per tale motivo nell’art. 33 e seguenti del Codice del Consumo sono regolamentate le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori.
Tali norme prevedono che tali pattuizioni, comportanti degli svantaggi nei confronti di un parte contraente, debbano essere oggetto di trattativa individuale e che nel caso di contestazione il contraente “forte” (ossia colui che ha inserito siffatte clausole) è tenuto a provare in modo rigoroso lo svolgimento di tale contrattazione con il consumatore.
Pertanto, la specifica approvazione per le condizioni generali di contratto e per i formulari o la trattativa individuale della clausola vessatoria nei contratti con i consumatori rendono necessari una specifica sottoscrizione per le clausole vessatorie onde evitare che le stesse siano considerate nulle.
E evidente che siffatta sottoscrizione si rivela assai problematica nell’ambito dei contratti virtuali in senso stretto (ossia quei contratti che utilizzano internet come piattaforma tecnologica per il perfezionamento del contratto telematico) in cui non vi è un contatto diretto tra le parti contraenti.
Dottrina e giurisprudenza si sono domandare se la pressione di uno specifico tasto di approvazione delle clausole vessatorie (point&click) durante la compilazione dell’apposito form nella procedura di acquisto On line consenta di portare a conoscenza dell’acquirente le clausole vessatorie.

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La posizione prevalente è quella di ritenere che, vigendo nel nostro ordinamento, il principio di libertà delle forme, la tecnica del “tasto virtuale” o “point&click”, utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto. Con riferimento però alle clausole vessatorie la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale.
Quindi, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il testo negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificatamente approvate per iscritto.
Si ritiene che la conoscibilità delle condizioni generali di contratto si possa ritenere soddisfatta anche quando tali condizioni non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purchè venga dato risalto al richiamo e la postazione contenete la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link).

Quindi, quando acquistate on line, frenate per pochi secondi la voglia di shopping , leggete bene bene le condizioni previste e poi… cliccate!