The Funky Lawyer: Si può rinunciare all’eredità? 6 Febbraio 2014 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , , , ,

rinunciare all'eredità

Il nostro ordinamento giudiziario riconosce a ciascun chiamato all’eredità la possibilità di rinunciarvi.

La rinuncia consiste in una dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto (con testamento o senza).

La rinuncia deve essere frutto di una scelta libera da condizioni e da termini, gratuita ed a favore di tutti gli altri chiamati all’eredità.

La rinuncia all’eredità va fatta con una dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.

La dichiarazione di rinuncia:

–          non deve prevedere alcuna condizione (ad esempio non si può dichiarare” rinuncio all’eredità se Carolina compra a Lucia una moto)

–          non deve prevedere alcun termine (ad esempio non si può dichiarare “rinuncio all’eredità sino a settembre 2015)

–          non deve prevedere alcuna limitazione (ad esempio non si può dichiarare “rinuncio all’eredità solo riguarda alla casa al mare di Carolina ma accetto la sua collezione di orologi”)

In caso contrario la rinuncia è nulla ossia non produce alcun effetto.

Se la rinuncia viene fatta dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità , ciò comporta l’effetto contrario, ossia l’accettazione dell’eredità

Ad esempio Lucia. Carolina e Silvia sono tutti chiamati all’eredità di Bruno. Immaginiamo il caso in cui Carolina dichiara di rinunciare all’eredità se Silvia e Lucia le corrispondono la somma di 1000 € . La legge ricollega a questo l’effetto contrario, ossia Carolina accetta l’eredità.

Il diritto di rinunciare all’eredità, cosi come quello di accettare, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno della morte del defunto.

Tale termine può essere abbreviato; chiunque vi abbia interesse (ad esempio un creditore) Può chiedere al Tribunale del luogo ove si è aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di rinunciare all’eredità.

Il chiamato all’eredità che fa la dichiarazione di rinuncia viene considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Si parla di effetto retroattivo della rinuncia.

rinuncia revocabile

La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da qualcun altro dei soggetti chiamati. Sono salvi i diritti acquistati da soggetto terzi sopra i beni dell’eredità.

Decade dal diritto di rinunciare il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa.

La rinuncia all’eredità può essere impugnata sia da parte dei creditori sia da parte dello stesso soggetto che ha rinunciato.

1)      nel primo caso, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore per poter soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Questo diritto dei creditori si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia.

Esempio: Carolina ha dei debiti nei confronti di Lucia per 2.000,00 Il giorno 6 febbraio 2014 Carolina rinuncia all’eredità di Sara pari ad € 5.000.00; Lucia entro il 6 febbraio 2019 può farsi autorizzare dal tribunale ad accettare l’eredità di Sara al posto di Carolina ma non per 5.000 €, solo per 2.000,00 ossia per l’importo del suo credito verso Carolina

2)      nel secondo caso, lo stesso soggetto che ha rinunciato ad un eredità può impugnare la propria rinuncia quando è l’effetto di violenza (ad esempio con minaccia di subire un male ingiusto) o di dolo (ossia di inganno), a prescindere da chi sia il colpevole. Questa impugnazione può essere fatta entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’inganno.

Che cosa succede all’eredità se il soggetto chiamato fa la dichiarazione di rinuncia?

A chi spettano i beni?

1)      nella successione legittima: se vi sono altri coeredi legittimi, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente tra questi coeredi;

2)      nelle successioni testamentarie: se vi sono altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, a meno che stesso defunto non abbia disposto una sostituzione; se invece non vi sono altri coeredi testamentari, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.