The Funky Lawyer: Come si accetta un’eredità. 16 Gennaio 2014 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: accettazione eredità, avvocato, consigli, consigli legali, eredità, simona fontana, tribunale
Ciao a tutte… Buon Anno anzitutto..
Viste le innumerevole domande relativamente all’individuazione delle quote ereditarie (a chi spetta cosa) ho pensavo di scrivere un post in cui spiego come si acquista la qualità di “erede”.
L’erede di un defunto può acquistarla solo mediante la cosiddetta “accettazione” che può essere espressa o tacita.
L’accettazione è, infatti, lo strumento con il quale il “chiamato all’eredità” di una persona defunta (si chiama così il futuro “erede”) acquista l’eredità cioè diviene titolare dei beni e dei diritti che appartenevano al defunto.
L’accettazione espressa è quella contenuta in un atto pubblico od in una scrittura privata. L’accettazione all’eredità non può essere sottoposta a condizione (ad esempio accetto l’eredità di Caia a condizione che Tizio mi vende il suo appartamento al mare) e non può nemmeno essere vincolata ad un termine (accetto l’eredità di Caio fino al 2018).
L’accettazione dell’eredità, quindi, comporta l’acquisto dell’eredità per sempre e non sarà più possibile rinunciarvi.
Infine non può aversi un’accettazione parziale dell’eredità (ad esempio accetto l’eredità di Tizio ma solo limitatamente alla casa in montagna e non relativamente alla casa in città).
Il chiamato all’eredità accetta tacitamente l’eredità quando compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Affinché ci sia accettazione tacita si richiede che il chiamato compia l’atto (ad esempio la vendita) volontariamente e nella consapevolezza che tale atto incide sui beni dell’asse ereditaria (ossia sul complesso di beni di cui il defunto era titolare al momento della sua morte), ma non è necessario che il chiamato sia anche consapevole che il tal modo egli sta accettando l’eredità .
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno della morte del defunto; in pratica decorsi dieci anni si perde il diritto di accettare e si perde ogni diritto sull’asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite per legge.
Il termine può essere abbreviato in due ipotesi:
può essere lo stesso defunto, nel testamento, a prevedere un termine di decadenza per l’accettazione dell’eredità da parte dell’erede;
chiunque vi abbia interesse (ad esempio un creditore personale del chiamato) può chiedere al Tribunale del luogo ove si è aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
L’eredità, inoltre, può essere accettata in un modo puro e semplice oppure con beneficio d’inventario; con l’accettazione pura e semplice il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede mentre con l’accettazione con beneficio d’inventario non si verifica alcuna fusione e l’erede sarà tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti dell’attivo della massa ereditaria.
Tutto chiaro? Nel prossimo post parleremo invece della possibilità di rinunciare dell’eredità.
1 Commento
Pastafrolla Gennaio 16, 2014 - 19:18
Grazie, molto chiaro e utile.. non ero a conoscenza dei 10 anni di prescrizione. Attendo di leggere sulla rinuncia all’eredita’ perche’ mi tocca, purtroppo, personalmente essendo a quanto sembra io e le mie figlie minorenni nella linea di successione di una zia, morta nel 2009 lasciando un debito che negli anni e’ cresciuto con gli interessi a livello astronomico. A me sembra di vivere con una spada di damocle sopra la testa.