The Funky Lawyer: l’assegnazione della casa in caso di divorzio. 3 Luglio 2014 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , , , , , , ,

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Oggi parliamo di un tema molto delicato che presenta diverse implicazioni e risvolti a seconda della specifica situazioni in cui gli ex coniugi si possono trovare.

L’assegnazione della casa coniugale è giustificata esclusivamente dall’ interesse morale e materiale della prole che ha interesse alla conservazione della comunità domestica e dal diritto, quindi, dei figli a conservare l’habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori.

 Solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e solo l’interesse di essi a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita sono gli unici motivi che possono spingere a limitare il diritto di proprietà (del coniuge proprietario dell’immobile ma non assegnatario dell’abitazione).

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno:  nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare; conviva more uxorio o, infine, qualora contragga nuovo matrimonio.

La presenza dei figli permette, quindi, l’assegnazione della casa familiare; ovviamente non c’è alcuna differenza tra figli naturali e figli legittimi. I figli devono essere di entrambi i genitori, pertanto, nel caso in cui un coniuge abbia un figlio da un precedente matrimonio tale circostanza non può essere considerata al fine della sussistenza del diritto di abitazione della casa familiare.

Se non vi sono figli al coniuge non proprietario dell’immobile non spetta il diritto di abitare la casa familiare.

Il coniuge però, può ottenere, o consensualmente o giudizialmente, l’assegnazione della casa coniugale costituendo a suo favore un diritto di abitazione ai sensi dell’art. 1022 c.c. od un vincolo di destinazione secondo le previsioni di cui all’art. 2645 c.c. ossia destinando un appartamento al soddisfacimento dei bisogni di una determinata persona..

Tali soluzioni possono essere raggiunte anche nel caso di convivenza more uxorio. Il diritto di abitazione, infatti, è riconosciuto solo in caso di separazione e divorzio; non sussiste il diritto di abitazione in caso di mera convivenza, se il rapporto di convivenza cessa il convivente (proprietario esclusivo dell’immobile) ha il diritto di allontanare l’altro coniuge, salvo individuare le soluzioni di cui sopra.

Se una casa è in comproprietà tra i coniugi si può parlare (nel caso in cui vi siano figli)  di assegnazione del diritto di abitazione nei limiti della quota dell’altro coniuge.

Qualora, invece, non siano figli – sempre nel caso in cui la casa coniugale appartenga in comproprietà ad entrambi i coniugi-si dovrà procedere alla divisione dell’immobile (tramite ad esempio vendita e frazionamento) dopo lo scioglimento della comunione familiare che consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Tutto chiaro? Dubbi, precisazioni? Io sono qua….