The Funky Lawyer: L’affidamento familiare. 6 Marzo 2014 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , , ,

La legge 184/1983 (la stessa che regolamenta l’adozione nazionale ed internazionale) disciplina anche l’affidamento familiare.

L’affidamento familiare è uno degli strumenti predisposti al fine di garantire il necessario sostegno alla famiglia di origine del minore così da consentirle di superare il momento di difficoltà che incontra nella gestione del minore e permettere, con il sostegno dei servizi e della famiglia che prende in affidamento il minore, la ripresa di una corretta ed efficace relazione genitore-figlio.

La finalità dell’affidamento familiare è quella di consentire alla famiglia in difficoltà di superare la condizione di disagio predisponendo le migliori condizioni possibili per il reinserimento del minore alla sua famiglia.

Sarà, quindi, determinante che la famiglia in difficoltà sia sempre coinvolta in tutti i progetti di sostegno che così non saranno calati dall’alto, ma sentiti come partecipati e non imposti,

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L’istituto “e un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali dei minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio”.

La definizione offerta sottolinea i due aspetti fondamentali dell’affidamento familiare: da un lato strumento volto a prevenire condizioni di disagio ed ad evitare che le stesse possano degenerare al punto da richiedere interventi drastici; dall’altro proporre la cultura della solidarietà che la società moderna fatica a far emergere.

Il minore può essere affidato ad una famiglia preferibilmente con altri figli o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

La famiglia affidataria, quindi, avrà il compito di gestire per intero i rapporti del minore con la scuola sempre tenendo conto, tuttavia, delle indicazioni della famiglia d’origine.

Il progetto di affidamento non dovrà, infatti snaturare quelle che sono le caratteristiche socio-culturali della famiglia di origine che dovranno essere rispettate anche dalla famiglia affidataria.

Caratteristica essenziale dell’affidamento familiare è la temporaneità del provvedimento che affida il minore ad una famiglia diversa da quella di origine.

La condizione di disagio della famiglia di origine che si riverbera sul minore, deve essere valutata come “temporanea”.

Se così non fosse, infatti, non si farebbe luogo all’affidamento familiare, ma bisognerebbe valutare la sussistenza di una condizione di abbandono cui consegue la declatoria dello stato di adottabilità. L’affidamento familiare presuppone sempre che la famiglia d’origine con adeguato sostegno da parte della famiglia affidataria e dei servizi, sia in grado di recuperare la fase di difficoltà così da consentire il rientro del minore con i propri genitori.

Un ruolo determinante nell’affidamento familiare è svolto dai servizi territoriali di assistenza sociale; sono questi che intervengono in tutte le situazione in cui si manifesta un disagio familiare e sono essi che devono sviluppare il progetto di sostegno alla famiglia che può prevedere appunto, l’affidamento familiare. Il servizio sociale territoriale dovrà provvedere all’identificazione della famiglia affidataria, alla elaborazione del progetto di affidamento, alla vigilanza sullo stesso ed alle eventuali informative agli organi giudiziari nel caso in cui, nonostante l’affidamento familiare, sia necessario promuovere interventi di controllo sull’esercizio della potestà genitoriale.

Il periodo di affidamento non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabile solo con provvedimento del Tribunale per i minorenni qualora l’interruzione dell’affidamento provochi un pregiudizio al minore. Nonostante l’indicazione di limiti alla durata dell’affidamento il Legislatore ha voluto rilevare che trattandosi di rapporti personali non è mai possibile agire con rigidità e limiti predeterminati in modo assoluto.

L’affidamento familiare cessa allo spirare del termine indicato nel provvedimento; è sempre necessario un provvedimento che dichiari la cessazione dell’affidamento familiare e che dia conto del venir meno della condizione di disagio che lo aveva determinato ovvero che, valutato l’interesse del minore, la sua prosecuzione possa arrecare danno allo sviluppo del minore.

 Un piccolo remind.

Vi attendo il 14 Marzo per parlare di Maternità e Lavoro.

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