The Funky Lawyer: Il Fondo Patrimoniale 18 Novembre 2013 – Pubblicato in: The Funky Lawyer

Ciao a tutte..

oggi parliamo del Fondo Patrimoniale un istituto creato dal Legislatore con l’intento di soddisfare i bisogni e le esigenze della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale è disciplinato negli articolo 167 e seguenti del Codice civile ed è uno strumento che permette ai coniugi o ad un terzo (tramite ad esempio testamento) di destinare un complesso di beni (beni immobili, mobili registrati, titoli di credito) per far fronte ai bisogni della famiglia.

I coniugi possono costituirlo con atto pubblico dinanzi al notaio alla presenza di due testimoni; il Fondo Patrimoniale può affiancare indifferentemente sia il regime patrimoniale della comunione dei beni che il regime della separazione dei beni che i coniugi hanno scelto per regolare i loro rapporti.

I coniugi sono obbligati ad utilizzare i beni di cui è composto il Fondo unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa e sono, inoltre, liberi di determinare il contenuto dell’atto di costituzione del fondo.

Il Fondo può essere modificato in qualsiasi momento, anche integrando o eliminando le varie clausole previste nell’atto di costituzione.

I creditori possono aggredire i beni del fondo patrimoniale ed i loro frutti in due casi:

se il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia;

se il debito è stato contratto dai coniugi, dopo la costituzione del fondo, per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza.

fondo zio paperone

L’onere della prova, volto a dimostrare che la spesa è stata contratta per bisogni estranei alla famiglia (e, quindi, impedire l’aggressione del fondo), spetta sempre la coniuge debitore.

Bisogna fare attenzione all’ipotesi che i debiti siano sorti prima della costituzione del fondo; in tal caso, infatti, i creditori potranno impugnare la costituzione del fondo patrimoniale se riescono a provare che tale fondo è stato creato allo scopo di frodare le ragioni dei creditori (è la cosiddetta azione revocatoria).

In tal caso l’azione deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del Fondo (dopo tale termine il Fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori).

Entrambi i coniugi possono disgiuntamente amministrare il Fondo, secondo le regole della comunione legale dei beni; per la vendita dei beni costituendi il Fondo è però necessario il consenso di entrambi i coniugi anche se il proprietario è uno solo di essi.

Inoltre, se nella famiglia ci sono figli minori di età, la vendita dei beni compresi nel Fondo deve essere autorizzata dal Tribunale. Questa regola può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo, una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del Tribunale anche in presenza di figli minori.

Il fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 171 c.c., può terminare in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, nel caso in cui il matrimonio sia annullato, sciolto o cessi e siano nati figli e questi siano ancora minori al momento della cessazione del matrimonio, il Fondo Patrimoniale rimarrà in vita fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo dei figlio.

Si tratta di un istituto che ultimamente viene utilizzato sempre più spesso….quindi…. se avete dubbi, perplessità io sono qua…