A che punto siamo con la disciplina della fecondazione eterologa? 30 Ottobre 2014 – Pubblicato in: Business, Legge e Marketing, The Funky Lawyer

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Prima di scrivere circa la situazione della normativa italiana in tema di fecondazione eterologa vorrei condividere con voi un’informazione che ho appreso pochi giorni fa.

Pensavo che la tecnica procreativa della fecondazione eterologa fosse scoperta recentemente, invece, già nel 1884 un ginecologo inglese di nome Pancoast realizzò la prima documentata inseminazione eterologa nel corpo della donna utilizzando come donatore il miglior studente della sua facoltà di medicina e nel 1885 fu creata in Francia la prima società per la pratica dell’inseminazione artificiale. Non è pazzesco ?

Tornando a noi… come vi avevo già anticipato nel post del 19 aprile aggiornato la decisione della Corte Costituzionale n. 162 del 10/06/2014 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4, comma 3 della legge n. 40/2004 nella parte in cui proibiva il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di infertilità o sterilità assolute ed irreversibili.

Sebbene non siano state introdotte norme specifiche con riferimento allo stato giuridico del bambino nato con fecondazione eterologa si ritiene, in considerazione della loro genericità, applicabili le medesime norme previste nella l n. 40/ 2004 relativamente alla fecondazione omologa.

Quindi, i nati con la fecondazione eterologa hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesima

Sussiste, inoltre, l’espresso divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato materno; tale previsione mira ad assicurare che anche ai figli nati in violazione del preesistente divieto di inseminazione eterologa la posizione di figli nati durante il matrimonio.

L’introduzione anche in Italia della fecondazione assistita di tipo eterologo pone inevitabilmente dei problemi e delle difficoltà tali da determinare un vero e proprio “vuoto normativo” che tramite le linee guida regionali le varie Regioni italiane cercano di colmare sebbene sia necessario ed opportuno in intervento certamente più incisivo da parte del Legislatore.

In particolare i principali problemi da risolvere sussistono sia in relazione all’espresso e documentato consenso del genitore sostituito dal donatore sia sui diritti del concepito che come l’adottato, vorranno sapere, anche per motivi medici, il vero rapporto di genitorialità.

La differenza tra la tecnica omologa e quella eterologa è sostanzialmente legata alla presenza di un donatore: se da una parte non ci sono problemi tecnici e procedurali legati a tale approccio, sono invece necessarie linee guida per definire i criteri di selezione dei donatori e gli esami da effettuare per definire i criteri di selezione dei donatori e gli esami da effettuare per garantire la massima sicurezza per i riceventi e regolamentare il numero dei bambini che possono nascere per ogni donatore.

 

La Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, infatti, ha trovato un’intesa sulle linee guida per disciplinare in tutta Italia al fecondazione eterologa. Il documento ha preso piena validità con l’approvazione della Conferenza delle Regioni

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I punti principali delle linee guida sulla fecondazione eterologa sono i seguenti:

 GRATUITÀ: non potrà esistere una retribuzione economica per i donatori, né potrà essere richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti ricevuti. Non si escludono forme di incentivazione alla donazione di cellule riproduttive in analogia con quanto previsto per donazione di altre cellule.

 CENTRI: solo i centri Procreazione medicalmente assistita conformi alle normative regionali in materia di autorizzazione e accreditamento risultano idonei ad effettuare l’eterologa.

 COPPIE: l’eterologa è eseguibile unicamente qualora sia accertata e certificata una patologia causa irreversibile di sterilità o infertilita’. Possono far ricorso all’eterologa coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

 ETÀ: può ricorrere alla tecnica la donna «in età potenzialmente fertile» e comunque in buona salute per affrontare una gravidanza. La donazione di gameti è consentita agli uomini di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, e alle donne di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni. Per quanto riguarda i criteri di accesso a carico del SSN, si prevede il limite di 43 anni per la donna ricevente.

DONATRICI: la donazione degli ovociti richiede stimolazione ovarica con monitoraggio e recupero degli ovociti. Comporta quindi, a differenza della donazione di gameti maschili, considerevoli disagio e rischi per la donatrice. Sono candidabili come donatrici: donne che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta (avvertite preventivamente dei rischi); donne che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; donne che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli.

COLORE PELLE: non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche. In considerazione del fatto che l’eterologa si pone per la coppia come un progetto riproduttivo di genitorialita’, il Centro deve ragionevolmente assicurare la compatibilità delle principali caratteristiche fenotipiche del donatore (come il colore della pelle) con quelle della coppia ricevente.

ANONIMATO: è garantito. I dati clinici del donatore potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente.

NUMERO DONAZIONI: le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di 10 nascite. Tale limite può essere derogato nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio tramite eterologa, intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule del medesimo donatore.

ARCHIVIO: nelle more dell’istituzione di un archivio o Registro centralizzato delle donazioni di gameti, che consenta di rilevare eventuali plurime donazioni dello stesso donatore in diverse sedi e di tenere sotto controllo il numero delle nascite ottenute, in modo che non superi quanto consentito, ed in attesa della normativa comunitaria prevista per il 2015, in via transitoria è previsto che il donatore deve mettere a disposizione di un solo centro i propri gameti.

Questa è la situazione attuale, trattandosi di una materia assai controversa ed eticamente sensibile la cui disciplina rappresenta il frutto di un bilanciamento tra i diritti degli aspiranti genitori, del nascituro , dei terzi e della collettività, ci saranno senz’altro nei prossimi mesi delle novità/ integrazioni.

Noi saremo qua per aggiornarvi!!!