Hobbiste: cosa fare per vendere le vostre creazioni? 12 Dicembre 2014 – Pubblicato in: The Funky Lawyer – Tags: , ,

Vediamo insieme di capire i passi che bisogna compiere al fine di poter svolgere tale attività nel rispetto della normativa hobbistica italiana.

Il Natale è ormai alle porte ed immagino che la voglia di voi creative di esporre le vostre realizzazioni e di noi “comuni mortali “ di acquistarle sia veramente tanta…

normativa hobbistica

Prima di tutto c’è da dire che una legge nazionale disciplinante nello specifico l’attività degli hobbisti non è ancora stata emanata; in particolare esiste il Codice del Commercio (d.lgs 6 settembre 2005 n. 206) che regolamenta i diritti e doveri dei consumatori e le modalità di esercizio delle varie tipologie contrattuali.
Ad oggi esistono solo delle normative regionali che regolamentano, tramite indicazioni puntali e precise, il fenomeno sempre più diffuso della cosiddetta “hobbistica”.
In particolare tali diligenti Regioni sono: l’Emilia Romagna (L.R. m. 3/2013), le Marche (L.R. 10/11/2009, n. 27), il Veneto (L.R. 10 del 2001 con riferimento però solo ai mercatini dell’antiquariato).
In Lombardia ad oggi è stata depositata solo una proposta di legge .
hobbista o venditore professionale
Tramite, quindi, l’analisi congiunta di tali normative regionali è possibile indicare i principi cardine che sono stati applicati nella regolamentazione di tale attività.
Preliminarmente si deve distinguere l’hobbista dal venditore professionista; tale distinzione risulta di grande importanza al fine di individuare la normativa da applicare al caso concreto.
L’hobbista è l’operatore non professionale che vende, baratta, propone o espone, in modo sporadico ed occasionale, merce di modico valore, comprese anche le opere della propria creatività e del proprio ingegno. In alcune regioni viene stabilito un limite al prezzo unitario di vendita del bene che non può essere superato. In ogni caso comunque i ricavi derivanti da tale attività devono rimanere al di sotto della soglia di € 5.000 all’anno.

Il venditore professionista, invece, è il soggetto che svolge un’ attività di vendita continuativa ed organizzata a prescindere dalla natura dei beni commercializzati. Generalmente si ritiene che al superamento della soglia di fatturato di € 5.000,00 il venditore è considerato come venditore professionista con tutte le conseguenza che siffatta qualificazione comporta sotto il profilo fiscale.

tesserino identificativo
Le leggi regionali (ove emanate) prevedono che l’hobbista al fine di poter esporre la propria merce deve essere in possesso di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza o per i residenti di un’altra Regione da quello in cui si svolge l’esposizione, previo pagamento di una somma di denaro.
Siffatto tesserino deve contenere le generalità dell’hobbista oltre cha una sua foto ed inoltre deve indicare il numero massimo di manifestazioni alle quali è possibile partecipare durante l’anno solare di validità del tesserino (ad esempio in Emilia Romagna il numero di partecipazioni ammesse è 10, nelle Marche 10 mentre in Veneto è 6). Gli espositori devono inoltre comunicare l’elenco dei beni in esposizione o in vendita e sono tenuti a pagare l’occupazione del suolo pubblico secondo la quantificazione compiuta dal Comune mentre non devono essere titolari di partita iva ne del documento unico di regolarità contributiva.

sanzioni
Le sanzioni previste nel caso di assenza del tesserino identificativo, di sua mancata esposizione del al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, di mancata consegna al Comune in occasione della vidimazione del tesserino dell’elenco dei beni oggetto di vendita o nel caso di incompletezza o non veridicità dell’elenco o, infine, nel caso di vendita, baratto, di oggetti con un prezzo superiore a quello indicato, variano indicativamente da un minimo di 250 a 1500 euro.
Ciascun Comune dovrebbe poi prevedere che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
Infine, secondo il decreto ministeriale del 21/12/1992 “esonero dell’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti”, l’hobbista non è obbligato a fatturare per vendite di poco valore.
In considerazione, quindi, della mancanza di una normativa nazionale di riferimento qualora vogliate “commercializzare” le vostre creazioni dovete innanzitutto accertarvi se la vostra regione ha legiferato una normativa specifica sulla materia ed in ogni caso rivolgersi al Comune sul cui territorio volete esporre ed informatevi circa l’iter specifico da seguire.

Sono sempre a disposizione per dubbi, chiarimenti o quant’altro…