Il contratto telematico 12 Febbraio 2015 – Pubblicato in: The Funky Lawyer

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Per noi funky che “viviamo” sul web è giunto il momento di capire la normativa che regola il mondo “virtuale” e le strategie da utilizzare per tutelarci di fronte a situazioni non sempre piacevoli che ci possono creare problemi e disagi.
Per contratto telematico si intende quel contratto stipulato tra soggetti collocati a distanza tra loro e mediante l’utilizzo di computer o altri dispositivi telematici connessi in rete.
Il principio cardine che disciplina il contratto telematico, così come qualsiasi altro tipo di contratto, è quello dell’autonomia contrattuale disciplinato nell’art. 1322 c.c che sancisce come “le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”
I contratti telematici possono essere divisi in due grandi categorie: i contratti virtuali in senso ampio ed i contratti virtuali in senso stretto.

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La prima tipologia di contratto si caratterizza per la particolare modalità di conclusione del contratto che avviene utilizzando la tecnologia email o mediante altri disposizioni telematici similari, basati su servii internet, di mera trasmissione del messaggio dal contenuto negoziale.
Quindi, la dichiarazione di volontà si trasmette mediante l’utilizzo di posta elettronica; in particolare il contratto è da ritenersi concluso quando l’accettazione alla proposta contrattuale inviata a mezzo email giunge all’indirizzo di posta elettronica del soggetto proponente.
Gli indirizzi e-mail sono considerati legalmente idonei per ricevere dichiarazioni di volontà finalizzate alla conclusione del contratto. Il mittente dovrà limitarsi a provare di aver inviato la comunicazione a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica designata dall’altro contraente, più precisamente dovrà dar prova di aver inviato la comunicazione all’indirizzo del provider senza doversi accertare però circa l’avvenuto scarico della posta elettronica da parte del destinatario.
Il destinatario per superare la presunzione di conoscenza dovrà provare di essere stato, senza sua colpa nell’impossibilità di conoscere la dichiarazione di volontà inviata dal mittente. E’ evidente che il raggiungimento di siffatta prova risulta assai difficile per il destinatario, tenuto conto che la diffusione di dispositivi telematici portatili e la facile reperibilità di connessioni internet, anche mediante wireless rende possibile scaricare la posta in qualunque posto ci si trovi.

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Il contratto virtuale in senso stretto utilizza internet come piattaforma tecnologica per il perfezionamento del contratto telematico che avviene con l’incontro della domanda e dell’offerta che si realizza mediante un comportamento concludente (rappresentato ad esempio con la trasmissione del codice della carta di credito)
Il contratto telematico in senso stretto si suddivide in diverse categorie a seconda dei potenziali soggetti contraenti. In particolare i potenziali soggetti contraenti possono essere dei professionisti, dei consumatori o la Pubblica Amministrazione.
I professionisti sono quelle persone fisiche o giuridiche che stipulano contratti telematici nello svolgimento della propria attività imprenditoriale. Il consumatore, secondo l’art. 3 del d.lgs 206/2005 Codice del Consumo è “ la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale , artigianale o professionale eventualmente svolta”. Infine, per soggetti della Pubblica Amministrazione si considerano le persone giuridiche di diritto pubblico che compongono l’apparato a tutela degli interessi pubblici.
Pertanto sono presenti modelli di contratto definiti:
Business to Business (B2B) che hanno come contraenti esclusivamente due soggetti con la qualifica di professionisti;
Business to consumer (B2C) così definito perché dei due contraenti uno è soggetto professionista, mentre l’altro è un consumatore. Per tale tipologia di contratto si applicano le norme previste nel Codice del Consumo in quanto il consumatore è ritenuto dal Legislatore come soggetto contrattualmente più debole che necessita, quindi, di maggiori garanzie;
Consumere to consumer (C2C)in cui entrambi i soggetti hanno la qualifica di consumatori che operano al di fuori della propria attività professionale
Tali tipologie sono le più comuni, tuttavia alcuni contratti telematici possono avere tra le parti contraenti la Pubblica Amministrazione; in tal caso tale tipologia di contratto viene denominata Administration to Business.
Questo post rappresenta un inquadratura generale dell’argomento nei prossimi affronteremo le questioni inerenti la previsione all’interno dei contratti telematici di clausole vessatorie, il significato del tasto negoziale virtuale, la tutela del consumatore e le vendite on line.
Nel frattempo siamo qua per chiarirvi ogni dubbio virtuale….

Simona Fontana -Funky Lawyer

Simona Fontana, la nostra Funky Lawyer