Ecco cosa fare se il coniuge non versa l’assegno di mantenimento? 6 Maggio 2016 – Pubblicato in: The Funky Lawyer

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La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017 il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
In particolare per l’anno 2016 ha previsto € 250.000 mentre per l’anno 2017 € 500.00.
Beneficiario è il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e di figli figlio minori, oltre dei figli maggiorenni portatori di handicap gravi conviventi e
che non ha ricevuto l’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale in sede di separazione.

Per poter usufruire di tale fondo deve presentare istanza al Tribunale del luogo di residenza (tale istanza è esonerata dal pagamento del contributo unificato) nella quale richiede appunto l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno non versato.
Il Presidente del Tribunale, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, può assumere – ove occorre – delle informazioni dal genitore che ha presentato l’istanza e se la ritiene ammissibile la trasmette al Ministero della Giustizia al fine della corresponsione della somma.
Sarà poi il Ministro della Giustizia a rivalersi sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate.

Se il Presidente del Tribunale, o il Giudice da lui delegato, ritiene invece che non vi siano i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministro della Giustizia provvede al rigetto dell’istanza con decreto che non può essere impugnato.
Per qualsiasi informazioni, chiarimenti, non esitate a contattarmi…

Simona Fontana -Funky Lawyer

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